Gruppo del Colore – Associazione Italiana Colore
Statuto DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO
ART. 1
È costituita l’Associazione denominata Gruppo del Colore – Associazione Italiana Colore, senza limitazione di durata. L’associazione ha sede e domicilio legale in Milano.
L’associazione assumerà nella propria denominazione la qualificazione di Ente del Terzo Settore ( ETS) a seguito dell’ iscrizione nel relativo Registro Unico Nazionale.
ART. 2
L’associazione è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento dell’attività di interesse generale di seguito descritta.
L’associazione esercita in via prevalente l’attività di interesse generale di cui all’articolo 5 lettere d), f), g), h), i), k) del D.Lgvo 117/2017, relativa alla promozione in Italia della cultura e della scienza riguardanti il colore, la luce ed i settori tecnico-scientifici, culturali e professionali ad essi collegati. L’Associazione si propone di curare la diffusione della conoscenza scientifica, tecnologica, applicativa e culturale delle discipline citate, e di sostenere in campo nazionale e internazionale i problemi di comune interesse degli associati. L’associazione, in conformità con le finalità non di lucro, non può distribuire, neanche in modo indiretto, durante tutta la propria vita, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, capitali e riserve, comunque denominate, a soci fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.
ART. 3
Per il conseguimento degli scopi sociali l’Associazione può esplicare tutte le attività che gli Organi dell’Associazione stessa ritengano opportune, purché non in contrasto con le norme di legge e con le disposizioni del presente Statuto e del Regolamento interno. In particolare l’Associazione intende promuovere conferenze, riunioni e discussioni tecnico-scientifiche e culturali, realizzare e divulgare pubblicazioni tecnico-scientifiche e culturali, patrocinare e/o organizzare corsi di istruzione e aggiornamento tecnico, scientifico e culturale erogare borse di studio, coordinare la partecipazione alle attività culturali e scientifiche di associazioni ed enti italiani e stranieri che perseguono analoghe finalità.
Alla associazione è fatto espresso e tassativo divieto di svolgere attività ulteriori e diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse e accessorie, integrative e che siano secondarie e/o strumentali rispetto alle attività di interesse generale.
I SOCI
ART. 4
L’Associazione si compone di Soci Effettivi e di Soci Onorari. I Soci Effettivi sono distinti in Soci Individuali e Soci Collettivi, a seconda che siano persone fisiche o Enti/Imprese. Possono essere proclamati Soci Onorari, secondo le modalità di cui al successivo Art.7, le persone che hanno raggiunto una eminente posizione nei campi di interesse dell’Associazione.
ART. 5
Per essere ammessi a far parte dell’Associazione occorre fare domanda al Presidente; l’accettazione è subordinata all’approvazione del Consiglio di Presidenza, sulla base di un dichiarato interesse alle finalità dell’Associazione. I Soci Effettivi contraggono un impegno annuale, basato sull’anno solare, rinnovabile secondo le modalità previste dal regolamento. I soci sono tenuti a versare la quota annuale nei modi, nei termini e nella misura stabiliti dal Consiglio di Presidenza, altrimenti decadono automaticamente dalla qualifica di Soci.
ART. 6
Assumono la qualifica di Soci Sostenitori, rispettivamente Individuali e Collettivi, le persone o Enti che versino annualmente la quota suppletiva stabilita dal Consiglio di Presidenza. I Soci Sostenitori hanno gli stessi diritti e doveri dei Soci Effettivi.
ART. 7
Possono essere proclamati Soci Onorari, su proposta del Consiglio di Presidenza e con approvazione dell’Assemblea ordinaria, persone fisiche o Enti, italiani e stranieri, che abbiano notevolmente contribuito allo sviluppo del colore, della luce e/o dei settori affini, o che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dell’Associazione. I Soci Onorari hanno gli stessi diritti e doveri dei Soci Effettivi, ma sono esentati dal pagamento della quota sociale e non partecipano all’elettorato passivo per la elezione del consiglio di presidenza.
ART. 8
I Soci si obbligano ad osservare le norme del presente Statuto, nonché tutte le deliberazioni che gli Organi dell’Associazione ritengano opportuno emanare per disciplinare l’attività dell’Associazione stessa. Il Consiglio di Presidenza può proporre l’esclusione del socio, a qualunque categoria appartenga, la cui attività si renda incompatibile con gli interessi della Associazione. Il provvedimento di revoca è ratificato dall’Assemblea.
ART. 9
I Soci residenti in una stessa regione, in numero non inferiore a quindici, possono costituire una Delegazione Territoriale della Associazione, secondo le modalità previste dal regolamento interno.
ART. 10
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.
ART. 11
I Soci Effettivi che siano in regola con i versamenti della quota associativa e i Soci Onorari hanno diritto a:
- partecipare con diritto di voto alle assemblee;
- partecipare alle elezioni del Consiglio di Presidenza;
- partecipare, con condizioni di favore, stabilite dal Consiglio di Presidenza, a tutte le manifestazioni nazionali e internazionali organizzate dalla Associazione.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 12
Gli organi dell’Associazione sono:
- l’Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Presidenza;
- il Presidente;
- il Vice-presidente;
- il Past-Presidente
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- l’organo di controllo;
- il Comitato dei Probiviri;
ART. 13
L’Assemblea è composta da tutti i Soci che siano in regola con il versamento delle quote associative e dai soci onorari. Un Socio Collettivo può farsi rappresentare in assemblea da una persona appositamente delegata, e ha diritto a un solo voto.
L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Consiglio di Presidenza almeno una volta l’anno, mediante lettera inviata in forma telematica, a tutti i Soci almeno 30 giorni prima della data fissata, per:
- approvare, sentito l’organo di controllo di cui al successivo Art. 17, il bilancio consuntivo della Associazione;
- l’eventuale rinnovo delle cariche sociali;
- trattare questioni scientifiche e relative alle attività dell’Associazione secondo l’Ordine del giorno in precedenza stabilito dal Consiglio di Presidenza;
L’Assemblea straordinaria può essere convocata dal Consiglio di Presidenza in qualunque momento, e deve essere convocata nel caso di richiesta scritta di almeno un decimo dei Soci; detta richiesta deve contenere l’indicazione degli argomenti da trattare. La convocazione, con le stesse modalità dell’Assemblea ordinaria annuale, deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data in cui è stata ricevuta la richiesta dei Soci. In ogni caso la lettera di convocazione deve contenere l’Ordine del giorno della riunione.
L’Assemblea, ordinaria o straordinaria, può tenersi anche in forma telematica, o in forma mista sia fisicamente che telematica, secondo le modalità previste dal regolamento interno.
Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio purché questi sia presente fisicamente all’assemblea; a un Socio presente fisicamente non possono essere conferite più di tre deleghe, aventi forma scritta. Ogni socio presente in forma telematica non può ricevere deleghe da altri soci.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Associazione o, in sua mancanza, dal Vice-Presidente. In mancanza di entrambi l’Assemblea viene presieduta dal Consigliere più anziano di età tra quelli presenti. L’Assemblea nomina il Segretario della seduta su proposta del Presidente dell’Assemblea. Spetta al Segretario di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervenire all’Assemblea. L’Assemblea, in prima convocazione, è valida quando sia presente, fisicamente, in via telematica o per delega, almeno la metà dei Soci.
Altrimenti, trascorsa un’ora dal tempo fissato per la prima convocazione, l’Assemblea è automaticamente riunita in seconda convocazione ed è valida qualunque sia il numero dei Soci intervenuti. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, salvo il disposto degli Art. 21 e 22 del presente Statuto. Delle riunioni di Assemblea si redige un processo verbale firmato dal presidente e dal segretario dell’Assemblea.
ART. 14
Il Consiglio di Presidenza regge e amministra la Associazione. Esso è costituito da 14 membri eletti dall’Assemblea come specificato nel successivo Art.16. Il Past-President è membro di diritto del Consiglio di Presidenza in aggiunta ai membri eletti. Il Consiglio di Presidenza è presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza di voti e sono valide quando siano presenti almeno otto componenti del Consiglio, fra cui il Presidente o il Vice-Presidente. A parità di voti, il voto di chi presiede la riunione vale doppio. Il Consiglio di Presidenza può delegare eventuali poteri ai singoli membri e può nominare procuratori determinandone le attribuzioni.
ART. 15
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Associazione; coadiuvato dal Consiglio di Presidenza cura che le deliberazioni dell’Assemblea abbiano pratica esecuzione; prende tutte quelle iniziative atte a favorire il maggior sviluppo e potenziamento della Associazione. In caso di assenza o di impedimento temporaneo il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente.
Il Segretario, sulla base delle delibere del Consiglio di Presidenza, svolge quanto necessario per la gestione ordinaria della Associazione.
Il Tesoriere ha il compito di curare l’amministrazione dell’Associazione, di provvedere agli incassi e ai pagamenti, e di predisporre il bilancio consuntivo annuale. I poteri del Presidente, Vice-Presidente, Segretario e Tesoriere sono specificati nel Regolamento interno dell’associazione.
ART. 16
I membri del Consiglio di Presidenza sono eletti dall’Assemblea tra i Soci, con le modalità di cui al Regolamento interno. I membri del consiglio di presidenza durano in carica tre anni. In caso di dimissioni o assenza definitiva di un membro del Consiglio, subentra il primo dei non eletti.
Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Presidenza, tra i membri del Consiglio di Presidenza, con le modalità di cui al Regolamento interno. Per poter essere eletto come Presidente un socio deve essere stato regolarmente iscritto alla associazione nei tre anni precedenti. Il Presidente dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio di Presidenza ed è rieleggibile una sola volta. Al termine del suo mandato di presidenza il Presidente diventa automaticamente Past-President per un solo mandato del Consiglio di Presidenza e non può ricandidarsi alla presidenza prima che siano trascorsi due mandati dal suo ultimo incarico da Presidente.
In caso di dimissioni o assenza definitiva del Presidente il Consiglio di Presidenza elegge al suo interno un nuovo Presidente supplente, che resterà in carica fino al termine del mandato previsto per il Consiglio di Presidenza.
Il Vice-Presidente è nominato dal presidente tra i membri del Consiglio di Presidenza e dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio di Presidenza. In caso di dimissioni o assenza definitiva del Vice-Presidente, il Presidente nomina un altro Vice-Presidente che resta in carica fino al termine del mandato del Consiglio di Presidenza.
Il Segretario e il Tesoriere vengono eletti dal Consiglio di Presidenza tra i soci Effettivi, non Collettivi, della associazione, e restano in carica fino al termine del mandato del Consiglio di Presidenza.
ART. 17
L’assemblea ordinaria può nominare l’organo di controllo, anche monocratico, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 117/2017.
Almeno un componente, o l’unico nominato, nell’Organo di controllo deve essere un revisore legale iscritto al relativo registro.
Nel caso di Organo di controllo collegiale, esso è composto da tre membri effettivi di cui uno con funzione di Presidente, e due Supplenti.
L’Organo di controllo dura in carica tre esercizi, e comunque fino all’approvazione del bilancio dell’ultimo esercizio ed è rieleggibile.
L’Organo di controllo:
- vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità;
- attesta, qualora redatto ai sensi dell’art. 14 D. Lgs. 117/2017, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del D. Lgs. 117/2017. Nel bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di legge, la revisione legale dei conti. In tal caso l’organo di controllo è costituito interamente da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Ai componenti del Collegio spetta, oltre al rimborso delle spese, debitamente documentate, eventualmente occasionate dalla carica, un compenso determinato dal Consiglio di Presidenza.
Delle adunanze viene redatto verbale da trascriversi nel libro verbali.
I componenti dell’Organo di controllo possono assistere alle riunioni del Consiglio di Presidenza.
L’organo di revisione è nominato dall’Assemblea ordinaria nei casi previsti dall’art. 31 del D.lgs. 117/2017.
È formato da un revisore legale iscritto al relativo registro.
Il Revisore legale dura in carica tre esercizi, e comunque fino all’approvazione del bilancio dell’ultimo esercizio ed è rieleggibile.
Il Revisore Legale, esercita la vigilanza sulla gestione economica e finanziaria della Associazione, riferendo in proposito al Consiglio di Presidenza, e redige annualmente una relazione sul bilancio preventivo e consuntivo ad uso del Consiglio di Presidenza.
PATRIMONI ED ESERCIZI SOCIALI
ART. 18
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
- dalle quote sociali;
- dai contributi derivanti dalla organizzazione di manifestazioni, dalla partecipazione ad esse, o da qualsiasi altra attività di cui all’Art.3;
- da ogni altra entrata che concorra ad aumentare l’attivo sociale.
ART. 19
Il patrimonio è costituito:
- dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà della Associazione;;
- erogazioni, lasciti donazioni e quanto altro venga destinato al patrimonio stesso.
È vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
ART. 20
L’anno finanziario della associazione va dal 1° Gennaio di ogni anno solare al 31 Dicembre dello stesso anno. Entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario il Tesoriere predispone il bilancio consuntivo e lo porta alla approvazione del Consiglio di Presidenza, che quindi lo sottopone all’esame dell’eventuale organo di controllo.
MODIFICHE STATUTARIE E SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE ART. 21
Le delibere di modifica dello Statuto, devono essere proposte dal Consiglio di Presidenza all’Assemblea straordinaria dei Soci e richiedono il voto favorevole di almeno il 50% più uno dei Soci.
ART. 22
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci. L’Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in merito alla devoluzione del patrimonio, che sarà comunque destinato a scopi culturali e scientifici. L’Assemblea provvederà, se del caso, quindi alla nomina di uno o più liquidatori del patrimonio dell’Associazione, che verrà obbligatoriamente devoluto ad altra associazione del terzo settore con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, previo parere positivo dell’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art. 49 del Codice del Terzo Settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
REGOLAMENTO INTERNO
ART. 23
Il Regolamento interno, che fissa le norme di gestione della Associazione non previste dal presente Statuto, è preparato dal Consiglio di Presidenza e da esso sottoposto all’approvazione da parte dell’Assemblea dei soci. Per l’approvazione del Regolamento è necessario il voto favorevole della maggioranza più uno dei presenti all’Assemblea ordinaria..
CONTROVERSIE
ART. 24
Tutte le eventuali controversie sociali, sia tra Soci che tra questi e l’Associazione od i suoi organi, saranno sottoposte con esclusione di ogni altra giurisdizione alla competenza di tre Probiviri nominati dall’Assemblea dei Soci, che durano in carica fino alla scadenza del Consiglio di Presidenza e sono rinnovabili. Essi giudicheranno senza formalità di procedura. Per tutto quanto qui non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.
LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI
ART. 25
Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali di cui all’articolo 15 del gvo 117/2017, anche a mezzo di un mandatario, con preavviso da inviare al Presidente dell’associazione di almeno 15 (quindici) giorni e con forme che ne garantiscano con certezza la ricezione. L’associato ha diritto di estrarre copie a sue spese dei predetti libri. L’ispezione deve avvenire con modalità da concordare con il Presidente dell’associazione e devono essere tali da non recare intralcio all’attività ordinaria dell’associazione.
RINVIO
ART.26
Per quanto non previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 117/2017, Codice del Terzo Settore.
REGOLAMENTO INTERNO
1) DELLE ELEZIONI
A) Elezioni del Consiglio di Presidenza
Le elezioni del Consiglio di Presidenza avvengono ogni tre anni in occasione di una Assemblea dei Soci. L’elettorato, sia attivo che passivo, è costituito da tutti i Soci individuali. Come specificato dall’Art.13 dello Statuto, i Soci collettivi partecipano all’elettorato attivo; ogni Socio collettivo ha diritto ad un solo voto. Come specificato dall’art 7 dello Statuto i soci onorari partecipano al solo elettorato attivo. L’Assemblea dei Soci procede a nominare una Commissione Elettorale composta da tre membri, di cui uno è il Segretario dell’associazione e gli altri due scelti tra i Soci presenti. La commissione elettorale procede allo scrutinio dei voti e proclama il risultato delle elezioni stesse. Le elezioni devono essere indette dandone comunicazione ai Soci in forma telematica con almeno 30 giorni di anticipo sulla data fissata. Con lo stesso anticipo, il Consiglio di Presidenza chiede a ciascun Socio di avanzare proposte di candidature. Solo chi si candida potrà essere eletto. Le candidature dovranno pervenire entro la data stabilita dalla convocazione delle elezioni tramite raccomandata A/R inviata presso le sede legale della associazione o tramite PEC inviata all’indirizzo gdcaic@pec.it. Ogni socio può candidarsi per rappresentare in Consiglio di Presidenza uno o due dei seguenti Temi:
- colore e misurazione, strumentazione
- colore e digitale
- colore e illuminazione
- colore e fisiologia
- colore e psicologia
- colore e produzione
- colore e restauro
- colore e ambiente costruito
- colore e progettazione
- colore e cultura
- colore ed educazione
- colore e comunicazione, marketing
Allo scadere di 14 giorni prima della data fissata per le elezioni, il Consiglio di Presidenza esamina tutte le proposte pervenute e comunica in forma telematica i candidati di ogni Tema a tutti i Soci.
I candidati devono essere Soci individuali che abbiano regolarmente versato, prima della loro candidatura, la quota associativa dell’anno solare nel quale si tiene l’Assemblea dei Soci preposta al voto alla quale devono essere fisicamente presenti, e devono avere comunicato al Segretario della Associazione, in forma scritta, eventualmente telematica, la loro disponibilità ad accettare la carica qualora eletti. Inoltre i candidati, al momento della candidatura, devono essere già soci della associazione da almeno 18 mesi continuativamente ed aver partecipato ad almeno 2 assemblee (ordinarie o straordinarie).
Le votazioni avvengono durante l’assemblea anche per i soci presenti in forma telematica. Ogni Socio può farsi rappresentare in assemblea da altro Socio secondo quanto previsto dall’art 13 dello statuto.
La scheda di voto riporta l’elenco dei nomi dei candidati per ogni Tema previsto. Il Socio votante esprime la sua preferenza, per un solo nome, per ogni Tema per il quale intenda votare.
Risultano eletti nel Consiglio di Presidenza i 12 Soci che abbiano ottenuto il maggior numero di voti per ogni tema previsto (in caso di parità si procede al sorteggio).
Qualora un socio si sia candidato per due temi risulterà eletto per il tema nel quale è il primo dei votati. Qualora sia il primo dei votati in entrambi i temi risulterà eletto solo in quello nel quale ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i due temi la Commissione Elettorale procede al sorteggio.
Risultano altresì eletti, nel Consiglio di Presidenza, altri 2 Soci, non eletti nei singoli temi, che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze assolute (in caso di parità la Commissione Elettorale procede al sorteggio).
Il mandato del Consiglio di Presidenza, inizia nel mese di marzo in occasione dell’Assemblea ordinaria dei Soci.
Qualora al termine della procedura elettiva non siano stati eletti i 14 membri previsti del Consiglio di Presidenza si procede ad elezioni suppletive, per i soli temi per i quali non vi siano stati candidati eletti, in occasione della prima Assemblea dei Soci.
B) Elezione del Presidente
Al termine della Assemblea dei Soci nella quale si tiene il voto per l’elezione del Consiglio di Presidenza, il Consiglio di Presidenza appena eletto si riunisce e procede alla elezione del presidente tra uno dei suoi membri. I candidati e i votanti devono essere fisicamente presenti al voto. Per l’elezione del Presidente sono richiesti 8 voti.
Il mandato del Presidente, e delle altre cariche decise dal Consiglio di Presidenza, inizia nel mese di marzo in occasione della Assemblea ordinaria dei Soci.
2) DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
Il Consiglio di Presidenza può tenersi anche in forma telematica ed è convocato dal Presidente, tramite il Segretario, con almeno 7 giorni di anticipo sulla data fissata tramite comunicazione telematica, inviando il relativo ordine del giorno.
La carica di membro del Consiglio è incompatibile con cariche politiche o in Associazioni sindacali o in Associazioni rappresentanti interessi economici di categoria. I membri hanno l’obbligo di partecipare alle riunioni. Coloro che, senza grave e giustificato motivo, non partecipino, neppure in forma telematica, a tre riunioni consecutive del Consiglio, decadono dalla carica. In questo caso il Consiglio di Presidenza provvede alla sostituzione con le modalità indicate dall’Art. 16 dello Statuto.
Anche se non eletto nel Consiglio di Presidenza il Past-President partecipa di diritto, a pieno titolo, al Consiglio di Presidenza per un solo mandato del Consiglio di Presidenza, non prorogabile, ed è tenuto agli stessi doveri degli altri membri del Consiglio. Il Past-President non può ricoprire il ruolo di Segretario, Tesoriere o Sindaco Revisore.
Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza temporanea di quest’ultimo, nel presiedere il Consiglio di Presidenza e l’Assemblea dei Soci. In caso di dimissioni o assenza definitiva del Presidente, il Vice-Presidente convoca il Consiglio di Presidenza per la elezione di un Presidente supplente, secondo quanto previsto dall’art. 16 dello Statuto e dal punto 1.B) del Regolamento Interno.
Qualora non siano membri del Consiglio di Presidenza, il Segretario e il Tesoriere della Associazione partecipano di diritto al Consiglio di Presidenza, senza diritto di voto.
3) DELLE CATEGORIE DI SOCI
II numero di Soci Onorari, di cui all’Art. 7 dello Statuto, non può superare il 3% del numero totale di Soci (con arrotondamento all’unità superiore) nel momento della approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci. Il Consiglio di Presidenza, a suo insindacabile giudizio, può revocare la qualifica di socio onorario.
I Soci Effettivi che si siano distinti per la loro attività di ricerca, culturale e/o al servizio della Associazione possono essere nominati Soci Emeriti. I Soci Emeriti continuano ad avere gli stessi diritti e doveri dei Soci Effettivi e sono tenuti al versamento della quota annuale, altresì decadono automaticamente dalla qualifica di Socio. I Soci Emeriti vengono nominati dall’assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di Presidenza che prende visione del curriculum del candidato, a seguito della presentazione di proposta firmata da almeno 5 Soci. I1 Consiglio di Presidenza può procedere alla costituzione di una apposita Commissione alla quale delegare la valutazione dei titoli e la nomina dei Soci Emeriti; la Commissione è comunque presieduta dal Presidente della Associazione o da suo delegato.
Il numero di Soci Emeriti non può superare il 10% del numero totale dei Soci (con arrotondamento all’unità superiore), nel momento della approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci. Il Consiglio di Presidenza, a suo insindacabile giudizio, può revocare la qualifica di socio emerito.
Un Socio Effettivo Individuale con qualifica di studente paga una quota ridotta. Hanno diritto alla qualifica di studente coloro che sono iscritti a Scuole o Università legalmente riconosciute, nonché i laureati che siano iscritti a Corsi o Scuole di dottorato o Scuole di specializzazione.
4) DELLE QUOTE SOCIALI
Le quote sociali vengono sono stabilite in:
40€ per i Soci Effettivi, individuali o collettivi;
12€ per i Soci Studenti;
500€ per i Soci Sostenitori, individuali o collettivi.
La quota sociale ha valore per la associazione nell’anno solare. In caso di mancato versamento della quota sociale entro il 28 febbraio di ogni esercizio sociale si decade automaticamente dalla qualifica di socio e da altre cariche sociali eventualmente ricoperte.
Le quote sociali possono essere modificate di anno in anno dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di Presidenza.
5) DELLA AMMINISTRAZIONE
II Tesoriere, sostituibile dal Segretario in caso di impedimento, può agire autonomamente per l’esecuzione di ordinativi di pagamento e l’emissione di assegni di conto corrente bancario di importo fino a duecentocinquanta euro, a fronte di spese necessarie per l’ordinaria amministrazione.
Per importi superiori il Tesoriere deve comunque ricevere autorizzazione scritta del Presidente.
Anche il Vice-Presidente può procedere ad effettuare pagamenti solo per le attività deliberate dal Consiglio di Presidenza.
6) DELLA PARTECIPAZIONE TELEMATICA
Con il termine partecipazione in forma telematica si intendono l’utilizzo di strumenti di comunicazione quali la posta elettronica, la tele-conferenza, la video-conferenza e assimilabili.
7) DEI PATROCINI
Il patrocinio, oneroso o non oneroso, e l’utilizzo del logo della Associazione deve essere richiesto in forma scritta al Presidente che lo sottopone per l’approvazione al Consiglio di Presidenza.
8) DELLE DELEGAZIONI TERRITORIALI
Soci che, in numero non inferiore a quanto previsto dall’art 9 dello statuto, intendono svolgere in modo organizzato ed in ambito locale attività finalizzate al raggiungimento degli scopi della Associazione, hanno facoltà di proporre al Presidente la costituzione di Delegazioni Territoriali, rappresentative di una o due Regioni confinanti, con la finalità di sviluppare e intrattenere rapporti di collaborazione con Enti, Istituzioni, e ogni altra realtà locale che intenda riconoscersi nell’Associazione associandosi ovvero anche promuovendo relazioni ufficiali sinergiche.
Il Consiglio di Presidenza approva, a maggioranza dei suoi componenti, la costituzione della Delegazione Territoriale, su proposta del Presidente.
Il Consiglio Presidenza, a suo insindacabile giudizio, può deliberare sempre a maggioranza dei suoi componenti di sciogliere una Delegazione già costituita.
Le Delegazioni Territoriali rappresentano strutture organizzative attraverso le quali l’Associazione persegue le proprie finalità in ambito locale e con riguardo a tematiche concepite a livello nazionale ovvero frutto di ricerca, esperienza o iniziativa delle stesse Delegazioni Territoriali.
Le Delegazioni Territoriali devono organizzarsi, nel rispetto dei principi e delle disposizioni contenute nello Statuto e nel regolamento della Associazione. Alle Delegazioni Territoriali è conferita la facoltà di rappresentare l’Associazione durante gli eventi, le manifestazioni e nelle attività che si svolgono all’interno del rispettivo ambito territoriale. Le Delegazioni Territoriali non hanno autonomia patrimoniale finanziaria rispetto all’Associazione ma dipendono dalla Presidenza e Tesoreria.
In ogni caso il 30% delle quote associative del primo anno dei nuovi Soci presentati dal Coordinatore della Delegazione Territoriale sarà riconosciuto di competenza e disponibilità della Delegazione medesima, la quale dovrà darne conto al Consiglio di Presidenza in conformità al Regolamento.
A) Il Coordinatore della Delegazione
La Delegazione Territoriale dovrà eleggere un coordinatore, che prenderà il nome di “Coordinatore della Delegazione” seguito dal nome della Regione o delle Regioni che formano la Delegazione Territoriale, il quale si assumerà tutte le responsabilità inerenti, da un lato, il rispetto, da parte della Delegazione e dei suoi componenti, degli obblighi e delle prescrizioni statutarie e regolamentari nonché, da un altro lato, il perseguimento degli scopi dell’Associazione e la tutela dell’immagine dell’Associazione medesima e dei suoi Soci da parte della Delegazione.
Nell’ipotesi in cui la Delegazione Territoriale tenesse comportamenti non consoni o comunque lesivi dell’immagine, degli interessi e/o degli obiettivi perseguiti dall’Associazione, il Consiglio di Presidenza procederà al disconoscimento ed esclusione della stessa dall’Associazione, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno e l’inibizione all’utilizzo dei simboli, loghi o di qualsiasi strumento di riconoscimento che possa collegare l’eventuale futuro operato della Delegazione stessa all’Associazione.
Qualora non sia membro del Consiglio di Presidenza il Coordinatore di Delegazione partecipa con parere consultivo, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Presidenza, mentre può essere convocato per rendere conto o fornire informazioni sull’attività della Delegazione o di alcuno dei suoi componenti dal Presidente dell’Associazione. Il Coordinatore della Delegazione Territoriale decade insieme al Presidente ed al Consiglio di Presidenza. Il Coordinatore della Delegazione risponde del suo operato al Presidente. Il Coordinatore della Delegazione non può essere eletto per più di due mandati consecutivi e non può ricandidarsi al coordinamento prima che siano trascorsi due mandati dal suo ultimo incarico da Coordinatore.
B) Utilizzo del nome e logo dell’Associazione
La Delegazione Territoriale può utilizzare il nome e logo dell’associazione in attività, iniziative e patrocini, solo se approvato dal Consiglio di Presidenza.
C) Imprevisti
Per quant’altro non previsto nel presente regolamento le Delegazioni Territoriali dipendono dal Consiglio di Presidenza dell’Associazione.
9) DELL’UTILIZZO DEL NOME E LOGO DELL’ASSOCIAZIONE
I soci dell’Associazione possono utilizzare il nome della stessa solo qualificando il loro ruolo all’interno dell’Associazione.
10) REGOLAMENTO ISTITUZIONE AWARD
Titolo del Premio: Premio Colore GdC-AIC
Frequenza: annuale con avvio nel 2015
Consistenza del premio: non monetaria ma simbolico, una medaglia o targa con il logo della associazione e il titolo del premio
Conferimento del premio: durante la conferenza annuale al termine della prima mattinata. Il premiato viene invitato a carico della associazione a tenere una lecture come invited della conferenza nella mattinata di apertura o quando disponibile (In pratica è uno degli invited).
Motivazione del premio: premio assegnato a persone/enti che si siano particolarmente distinte operanti in Italia nella cultura e nella scienza riguardanti il colore, la luce ed i settori tecnico-scientifici, culturali e professionali ad essi collegati.
Regolamento:
1. Su proposta del consiglio di presidenza, l’assemblea dei soci, convocata durante la conferenza annuale, nomina una commissione di valutazione del premio, diversa ogni anno e composta da tre soci della associazione di cui un solo membro del Consiglio di Presidenza. Se, per motivi contingenti un anno la commissione non viene nominata, il premio non viene assegnato.
2. Dopo la nomina della commissione, nel periodo da settembre al 31 dicembre tutti i soci possono segnalare alla commissione di valutazione del premio eventuali nominativi ritenuti di interesse per il premio dell’anno successivo. Tali segnalazioni dovranno essere documentate dalle attività svolte dalla persona segnalata tramite una relazione/CV di massimo 3 pagine con eventuali allegati (immagini, tavole, pubblicazioni, ecc.). Tra questi nominativi, e altri indicati dalla commissione di valutazione del premio stessa, la commissione propone 3 nomi, in ordine di rilevanza, al consiglio di presidenza entro la fine del mese di febbraio. Se entro la fine del mese di febbraio la commissione non comunica i nominativi al consiglio di presidenza, per quell’anno il premio non viene assegnato.
3. Il consiglio di presidenza della associazione decide esprimendo dei voti da 1 a 10 in merito ai tre candidati e assegnando il premio al candidato che ha ottenuto il voto più alto. Non sono previsti ex aequo. In caso di parità di punteggio si procede a voto di ballottaggio. In caso di parità al ballottaggio il voto del presidente della associazione vale doppio.
11) DEI RIMBORSI SPESE
I rimborsi spese vengono gestiti dal tesoriere come previsto al punto 5 del presente regolamento.
I rimborsi spese possono essere previsti per i soci, o altri soggetti esterni, solo se inerenti ad attività approvate dal Consiglio di Presidenza e organizzate direttamente dalla Associazione Italiana Colore.
I rimborsi spese devono, in ogni caso, essere preventivamente autorizzati dal Presidente, che è il legale rappresentate della Associazione, ed essere presentati nella forma descritta all’articolo 5 del presente regolamento.
Il Presidente può ricevere rimborsi spese solo per il viaggio e l’alloggio per il tempo strettamente necessario a presenziare alla Conferenza annuale organizzata dalla Associazione. Al Presidente è vietato autorizzare a se stesso rimborsi spese per qualsiasi altra attività svolta per la Associazione, pena la decadenza immediata dal ruolo di Presidente.
12) DEI COMPENSI
I compensi vengono gestiti dal Tesoriere nel rispetto delle regole previste al punto 5 del presente regolamento.
Possono essere previsti compensi ai soci, o altri soggetti esterni, solo per lo svolgimento di attività approvate dal Consiglio di Presidenza e organizzate direttamente dalla Associazione Italiana Colore. Qualsiasi compenso deve essere preventivamente approvato dal Presidente, che è il legale rappresentate della Associazione. Per poter procedere a qualsiasi compenso il Tesoriere deve avere autorizzazione scritta da parte del Presidente e ricevere fattura o ricevuta per la prestazione svolta.
Il Segretario della Associazione, per svolgere le sue mansioni di supporto alle attività associative, può ricevere un compenso annuale, in forma di prestazione professionale, collaborazione coordinata e continuativa, o altre forme consentite dalla legge. Tale compenso deve essere stabilito e autorizzato ogni anno dalla assemblea ordinaria dei soci con durata di 12 mesi.
Il Presidente della Associazione svolge il suo ruolo al servizio della associazione ad esclusivo livello di volontariato, pertanto gli è vietato ricevere o autorizzare a se stesso alcun compenso, per qualsiasi attività svolta per la Associazione, pena la decadenza immediata dal ruolo di Presidente.